1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«La provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma Valle d'Aosta formano rispettivamente una circoscrizione elettorale».
1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Alla provincia autonoma di Bolzano e alla regione autonoma Valle d'Aosta è assegnato rispettivamente un rappresentante».
1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e» sono soppresse.
1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio della circoscrizione della provincia autonoma di Bolzano e rispettivamente della regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato annesso alla presente legge.